Green Claims e greenwashing: le FAQ della Commissione UE chiariscono le nuove regole.

Dal 27 settembre 2026 sono applicabili le nuove disposizioni introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/825, finalizzata a rafforzare la tutela dei consumatori nella transizione verde e a contrastare le pratiche commerciali ambientali ingannevoli.


La Commissione europea ha pubblicato il 22 settembre 2026 un documento di FAQ (“Questions & Answers”) dedicato alla Direttiva, con indicazioni sull'applicazione delle nuove regole relative ai green claim, alle dichiarazioni climatiche, ai marchi di sostenibilità e ai prodotti già presenti sul mercato. Le FAQ rappresentano un orientamento dei servizi della Commissione e non costituiscono un'interpretazione giuridicamente vincolante della normativa.




  • Green claim: attenzione alle dichiarazioni ambientali generiche


Uno degli aspetti più rilevanti riguarda le dichiarazioni ambientali utilizzate nella comunicazione commerciale.


Espressioni come “green”, “eco-friendly”, “climate friendly”, “biodegradable” o “carbon friendly” possono essere considerate claim ambientali generici. Il loro utilizzo è soggetto alle condizioni previste dalla nuova disciplina e, in particolare, alla possibilità di dimostrare una prestazione ambientale eccellente riconosciuta. La valutazione, inoltre, non riguarda esclusivamente il testo riportato sulla confezione o nella pubblicità.


Anche immagini, colori, simboli, foglie, gocce d'acqua e altri elementi grafici possono trasmettere al consumatore un messaggio di carattere ambientale, a seconda del contesto e della percezione complessiva della comunicazione.


Per le imprese diventa quindi importante verificare non soltanto le singole diciture utilizzate, ma l'intera comunicazione associata al prodotto.



  • Claim climatici e neutralità del carbonio


Particolare attenzione è dedicata alle dichiarazioni relative alla neutralità climatica e alle emissioni di carbonio. Le FAQ chiariscono il divieto di determinati claim riferiti a un prodotto, come “climate neutral”, “carbon neutral” o “carbon compensated”, quando la dichiarazione si basa sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra al di fuori della catena del valore del prodotto.


Sono invece possibili, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, comunicazioni basate su riduzioni effettive e verificabili delle emissioni e sull'impatto ambientale lungo il ciclo di vita del prodotto.



  • Obiettivi ambientali futuri: servono impegni verificabili


La nuova disciplina presta attenzione anche alle dichiarazioni relative a prestazioni ambientali future.


Quando un'impresa comunica obiettivi ambientali che dovranno essere raggiunti in futuro, gli impegni devono essere chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili e devono essere inseriti in un piano di attuazione dettagliato e realistico.


È inoltre prevista una verifica periodica da parte di un esperto terzo indipendente, secondo le condizioni indicate dalla normativa.



  • Marchi ed etichette di sostenibilità


Le nuove disposizioni intervengono anche sui sustainability label e sui sistemi di certificazione. I marchi di sostenibilità non istituiti da un'autorità pubblica devono essere basati su un sistema di certificazione conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva. Questo rende particolarmente importante verificare la base giuridica e certificativa di qualsiasi marchio o simbolo ambientale utilizzato nella comunicazione commerciale di un prodotto.



  • Cosa succede ai prodotti già sul mercato?


Un chiarimento particolarmente importante per le imprese riguarda i prodotti e gli imballaggi già fabbricati.


Secondo le FAQ della Commissione, le nuove disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026 anche ai prodotti già fabbricati, ordinati, distribuiti o presenti sugli scaffali, qualora le relative comunicazioni ambientali risultino non conformi.


Tra le possibili modalità di adeguamento vengono indicate, a seconda dei casi, l'utilizzo di etichette adesive per correggere o coprire le indicazioni non conformi oppure l'integrazione delle informazioni presso il punto vendita. 


Sul tema dei prodotti già presenti sul mercato è intervenuta anche la rete europea Consumer Protection Cooperation (CPC), che ha definito un approccio comune per la gestione delle situazioni di “old stock”, prevedendo una valutazione proporzionata delle difficoltà transitorie concretamente incontrate dalle imprese.


In Italia, il MIMIT, con la Circolare del 27 agosto 2026, ha fornito indicazioni applicative sul recepimento della Direttiva tramite il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, indicando per i prodotti già sul mercato un periodo di smaltimento orientativamente di sei mesi, da valutare in relazione alla specifica categoria merceologica e alle circostanze del caso. 



  • Non solo greenwashing: durabilità, riparabilità e garanzie


La Direttiva 2024/825 non riguarda esclusivamente le dichiarazioni ambientali. Le FAQ della Commissione affrontano anche le nuove disposizioni relative a durabilità, riparabilità e garanzie, compresi il punteggio di riparabilità e gli strumenti informativi armonizzati destinati ai consumatori. Dal 27 settembre 2026 assume inoltre rilievo l'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità, che deve essere presentato in modo evidente anche nei canali di vendita online.



  • Cosa verificare in azienda


Alla luce delle nuove disposizioni, è opportuno effettuare una verifica coordinata di:



  • etichette e packaging dei prodotti;

  • claim ambientali e climatici utilizzati;

  • materiali pubblicitari e promozionali;

  • siti web, e-commerce e cataloghi;

  • simboli, immagini e altri elementi grafici che possono veicolare messaggi ambientali;

  • marchi ed etichette di sostenibilità;

  • documentazione utilizzata per dimostrare la fondatezza dei claim;

  • eventuali dichiarazioni relative a obiettivi ambientali futuri;

  • prodotti e confezioni già presenti nella catena distributiva.


L'obiettivo è assicurare che le dichiarazioni ambientali siano corrette, documentabili e coerenti con le caratteristiche effettive del prodotto, evitando comunicazioni suscettibili di essere considerate pratiche commerciali sleali.


Link e fonti:


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32024L0825&utm_source=chatgpt.com.