Contributo del 5,5% delle Spese Sostenute per Attivita' Promozionali
Spese per Attivita' Promozionale di Dispositivi Medici
Contributo del 5,5% delle Spese Sostenute per Attivita' Promozionali
Entro il 30 aprile 2017, come per ogni anno, tutte le aziende che producono o commercializzano dispositivi medici devono inviare al Ministero della
Salute la dichiarazione relativa all'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno 2016 per le attivita' di promozione
Soggetti interessati
Tutte "le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura" sono tenute a presentare la dichiarazione e al relativo versamento. La dichiarazione va presentata anche qualora l’importo da versare sia pari a zero. I soggetti che effettuano anche attività di promozione in ambiti merceologici differenti, come quello di presidi medico chirurgici o di farmaci, sono tenuti a dichiarare e contribuire per la quota parte di attività volte alla promozione dei dispositivi medici.
Quali sono le spese oggetto della dichiarazione
Devono considerarsi soggette al contributo tutte le attività di promozione "rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti", indipendentemente dall’appartenenza degli operatori al Servizio Sanitario Nazionale.
La dichiarazione ha ad oggetto le spese di promozione relative ai dispositivi medici il cui calcolo della base imponibile considera "l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente", dettagliata con le specifiche "voci di costo" riportate nell'Allegato tecnico al Decreto del Ministro della salute 23.04.04 (G.U. 99 del 28.04.04) , che riguarda l'ambito farmaceutico, ma al quale fa esplicito riferimento la Legge n. 266/2005. È indifferente che la promozione riguardi un singolo dispositivo medico o una classe o un gruppo di dispositivi prodotti o commercializzati dall’impresa. Deve invece ritenersi esclusa, oltre alla pubblicità rivolta al pubblico di cui all’articolo 21 D.Lgs. n. 46/1997 anche la c.d. “pubblicità istituzionale”. La base di calcolo del contributo deve essere "al netto delle spese per il personale addetto", il cui peso va ponderato in rapporto al numero delle ore di lavoro destinate specificamente alle attività promozionali, che hanno originato la "spesa sostenuta".
Ai fini della quantificazione delle spese promozionali, occorre individuare l’apporto effettivamente fornito dal personale aziendale allo svolgimento di tali attività. L’ammontare delle spese per il personale in regime di dipendenza, a qualsiasi titolo contrattualizzato, è determinato dal relativo trattamento economico e previdenziale lordo e dagli ulteriori oneri di produzione dell’attività (ad es.: spese di missione fuori sede con vitto e alloggio), direttamente originate dallo svolgimento di attività di promozione di dispositivi medici o, se originate anche da altri scopi, proporzionate percentualmente sulla base del tempo impiegato a promuovere i dispositivi medici.
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