Schede sicurezza sostanze pericolose: novità Regolamento UE 2020/878

Lo scorso 18 giugno 2020 è stato pubblicato il Regolamento UE 878/2020 che modifica l’Allegato II del Regolamento REACH in materia di Schede Dati di Sicurezza. Questo nuovo regolamento si applica dal 1° gennaio 2021 e abrogherà il vigente Regolamento UE 830/2015. Si tratta del terzo aggiornamento dell’allegato II del REACH, dopo il Reg. 453/2010 e il sopracitato Reg. 830/2015.


In deroga, le SDS non conformi al Regolamento UE 878/2020 possono continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022.


Tra le novità più impattanti introdotte da questo nuovo regolamento si ricordano:



  • Sono state ridefinite alcune sottosezioni, ad esempio la Sezione 11, dove la sottosezione 11.1 ha cambiato nome ed è stata introdotta la nuova sottosezione 11.2 Informazione su altri pericoli. In sezione 12 è stata inserita la 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino;

  • Viene specificato, tra gli identificativi del prodotto, la necessità di riportare, ove necessario, l’identificatore unico di formula (UFI)*;

  • Modifica alla sezione 3 della SDS;

  • dovrà essere indicato il limite di concentrazione specifico, il fattore M** e la stima di tossicità acuta per le sostanze incluse nell’allegato VI del regolamento (CE) 1278/2020;;

  • se la sostanza è registrata e fa riferimento ad una nanoforma (https://echa.europa.eu/it/regulations/nanomaterials) sarà necessario indicare le caratteristiche delle particelle che costituiscono la nanoforma (regolamento UE 1881/2018);

  • Cambiati alcuni limiti di concentrazione per i quali una sostanza deve essere elencata quale sostanza di una miscela nella sottosezione 3.2.1. (tabella 1.1 Regolamento CLP);

  • Sono state specificate le informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche da riportare in sezione 9. A differenza dell’attuale regolamento, in quello nuovo viene specificato esattamente come descrivere le varie proprietà.


*: L’identificatore unico di formula, noto con l’acronimo UFI, è un codice che sarà obbligatorio indicare sull’etichetta dei prodotti che contengono una miscela pericolosa. L’UFI e le altre informazioni fornite saranno utilizzati principalmente dai centri antiveleni in caso di chiamata di emergenza. Per esempio, l’UFI può essere letto direttamente dall’etichetta di un prodotto all’operatore di un centro antiveleni, oltre al nome commerciale, per identificare con precisione il prodotto interessato dall’incidente.



**: Per la classe di pericolo “pericoloso per l’ambiente acquatico” si utilizza il concetto di fattori moltiplicatori (fattori M) al posto dei limiti di concentrazione specifici. I fattori M sono stati definiti per attribuire un peso maggiore alle sostanze classificate come pericolose per l’ambiente acquatico.


In sostanza fino al 31/12/2022 le SDS possono ancora girare con i riferimenti vecchi che peraltro non sono indicati in modo esplicito (si menziona il Regolamento CLP che, di fatto, non muta). Occorre piuttosto segnalare al cliente di verificare, con il proprio fornitore, la necessità di adeguarsi al nuovo Regolamento UE 878/2020 (come “impatto” visivo, l’eventuale inserimento dell’UFI).



Fonte: REACH Helpdesk Servizio nazionale di assistenza alle imprese.


 

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