Sono state apportate modifiche legislative significative nel campo della sicurezza chimica. Il Regolamento (UE) 2024/2865 , entrato in vigore il 9 dicembre 2024, introduce modifiche sostanziali nella normativa sulla classificazione, etichettatura e vendita online di alcune sostanze e miscele.
I nuovi requisiti riguardano principalmente produttori, importatori e distributori, ma sono rilevanti anche per qualsiasi azienda che utilizza o immagazzina sostanze o miscele pericolose. Di seguito riportiamo le informazioni principali e le azioni necessarie.
1. Designazione di un fornitore con sede nell'UE
Per le sostanze e le miscele pericolose provenienti da paesi terzi è obbligatorio designare un fornitore con sede nell'UE responsabile di garantire la conformità legale dei prodotti.
Questa regola è particolarmente importante per le vendite online, dove i consumatori possono ordinare direttamente dai produttori.
Data di entrata in vigore: 9 dicembre 2024
Azione richiesta: verificare che tutti i prodotti provenienti da paesi terzi abbiano un fornitore designato con sede nell'UE.
2. Accesso online alle informazioni sull'etichettatura
Quando vendute online, tutte le sostanze e miscele pericolose devono mostrare ai clienti in modo chiaro e ben visibile gli elementi dell'etichettatura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Questa regola garantisce che i clienti dispongano di informazioni dettagliate sul prodotto prima dell'acquisto.
Data di entrata in vigore : 9 dicembre 2024
Azione richiesta: rivedi le tue piattaforme di vendita online e assicurati che le informazioni sull'etichettatura siano accessibili per tutti i prodotti.
3. Nuovi requisiti di classificazione ed etichettatura
La nuova normativa introduce ulteriori modifiche alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele pericolose:
Alcune sostanze e miscele ora devono essere classificate in nuove categorie, come ad esempio:
Le normative introducono nuove dimensioni minime dei caratteri e spaziatura per migliorare la leggibilità delle etichette. Per esempio:
Per migliorare la leggibilità, i requisiti aggiuntivi includono:
Il regolamento consente inoltre l'etichettatura digitale e l'uso di etichette pieghevoli, in particolare per gli imballaggi più piccoli.
4. Norme per il rifornimento tramite stazioni di ricarica
In pratica, un numero crescente di prodotti chimici pericolosi (ad esempio detersivi e prodotti per la pulizia) vengono venduti senza imballaggio. Per tali vendite sono previste regole e condizioni specifiche.
Il regolamento CLP include ora le definizioni di rifornimento e di stazioni di rifornimento (articolo 2), mentre le norme dettagliate sono fornite all'articolo 35, paragrafo 2 bis e all'allegato II, sezione 3.4.
È vietata la distribuzione attraverso i sistemi di ricarica delle seguenti classi di pericolo:
5. Obblighi di notifica della PCN
Si prega di notare che il periodo di transizione per le miscele pericolose termina il 31 dicembre 2024.
Decorso tale termine le segnalazioni presentate ai sensi della previgente normativa nazionale diventeranno “archiviate”.
A partire dal 2025 saranno valide solo le notifiche PCN conformi all’Allegato VIII del Regolamento CLP.
Azione richiesta: se non già eseguita, assicurarsi che le notifiche PCN siano inviate il prima possibile per le miscele interessate.
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