Il 16 settembre 2026, l’European Chemicals Agency (ECHA) ha pubblicato un nuovo aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive e dei relativi fornitori previsto dall’articolo 95 del Regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR). L’aggiornamento è disponibile sul sito ECHA sia in formato PDF sia XLSX. L’Agenzia precisa che il PDF costituisce la versione ufficiale e autentica dell’elenco, mentre il file XLSX è messo a disposizione per agevolarne la consultazione.
L’elenco ex articolo 95 comprende le sostanze interessate, ossia le combinazioni tra sostanze attive – comprese quelle generate da altre sostanze – e i relativi Product Type (PT) per i quali è stato presentato e accettato o validato un fascicolo nell’ambito del BPR o della precedente Direttiva 98/8/CE.
Perché l’aggiornamento è rilevante per le aziende?
Ai sensi dell’articolo 95, un prodotto biocida costituito da, contenente o capace di generare una sostanza interessata può essere messo a disposizione sul mercato dell’UE solo se il fornitore della sostanza o il fornitore del prodotto è incluso nell’elenco ex articolo 95 per il pertinente Product Type.
La verifica deve quindi essere effettuata considerando non solo la presenza del fornitore nell’elenco, ma anche la corrispondenza tra sostanza attiva, fornitore e specifico PT applicabile al prodotto.
Per le aziende che producono, importano o commercializzano biocidi, l’aggiornamento rappresenta pertanto un’occasione per effettuare un controllo della propria catena di approvvigionamento, verificando che i fornitori delle sostanze attive utilizzate dispongano della necessaria copertura ai sensi dell’articolo 95.
Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata alle forniture provenienti da operatori stabiliti al di fuori dell’UE, verificando l’eventuale presenza di un rappresentante UE e la corretta corrispondenza della registrazione rispetto alla sostanza e al PT interessato.
Un controllo da mantenere nel tempo
La conformità all’articolo 95 non dovrebbe essere verificata esclusivamente al momento dell’immissione sul mercato. L’ECHA prevede infatti specifici obblighi per il mantenimento dell’iscrizione, in particolare in occasione del rinnovo dell’approvazione di una combinazione sostanza attiva/Product Type. In determinate circostanze, la mancata presentazione della necessaria Letter of Access ai dati pertinenti per il rinnovo può comportare la rimozione dall’elenco.
Le aziende sono pertanto invitate a monitorare periodicamente l’elenco ECHA, verificando lo status dei propri fornitori e la permanenza della copertura ex articolo 95 per le sostanze attive e i Product Type di interesse.
Link e Fonte: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers?utm_source=chatgpt.com